Art. 6 — Legislazione regionale in materia di polizia municipale

La potesta' delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge. Le regioni provvedono con legge regionale a:

  • 1)stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
  • 2)promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
  • 3)promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
  • 4)determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
  • 5)disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

Testo vigente dal 15 marzo 1986

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-07;65~art6 · fonte del testo

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