Art. 8 — Regolamento di attuazione
Provvedimento abrogato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62.
Abrogato dal 12 maggio 2005
Provvedimento abrogato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62.
Abrogato dal 12 maggio 2005
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le norme contenute nel censurato art. 8, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 - che affidano a un regolamento ministeriale la fissazione di "requisiti minimi" e di "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello - devono essere considerate inapplicabili alla Provincia di Trento in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia di fiere: essendo possibile a tal fine invocare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 7 del 2001. Intese in questi sensi le norme censurate, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
Art. 6 Legge quadro sul settore fieristico · Art. 8 Legge quadro sul settore fieristico · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 9 Testo unico costituzionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005. 323 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
tolto: a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;
tolto: b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
tolto: c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:
tolto: a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonche' a disciplinare eventuali deroghe;
tolto: b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonche' a disciplinare eventuali deroghe. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicita' da parte dei soggetti organizzatori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 2005, N. 62
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2001-01-11;7~art8 · fonte del testo
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