Art. 19 — Mobilità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Abrogato dal 21 febbraio 1993
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Articolo abrogato dal d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Abrogato dal 21 febbraio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993. 42 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilita' all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definisconoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art19 · fonte del testo
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