Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci e' inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale e' facoltativa ed e' comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali cosi' costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

Testo vigente dal 16 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art14 · fonte del testo

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