Le regioni, in collaborazione con gli enti locali o i loro consorzi, compiono annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale. Ogni impresa o esercizio di trasporto deve allegare ai propri bilanci o stati di previsione una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6. Per le aziende costituite in societa' per azioni a totale partecipazione pubblica, il consuntivo e' rappresentato dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Ai fini della presente legge le imprese od esercizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Testo vigente dal 24 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151~art7 · fonte del testo

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