I contributi per l'esercizio e per gli investimenti di cui alla lettera c) dell'articolo 2, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono erogati dalla regione direttamente ovvero tramite gli enti o gli organismi di cui al terzo comma dell'articolo 1. Le somme che le regioni stanziano annualmente in appositi capitoli nei propri bilanci per i suddetti contributi non possono essere comunque inferiori a quanto a tale scopo sara' stato loro attribuito ogni anno dallo Stato attraverso i fondi istituiti dagli articoli 9 e 11.

Testo vigente dal 24 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151~art5 · fonte del testo

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