Art. 10 — Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

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Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, puo' essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si e' verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 1 aprile 2025 al 1 gennaio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-03-18;40~art10 · fonte del testo

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