Art. 5 — Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti

La gestione di un interporto costituisce attivita' di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attivita' aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato. I soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche', compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti gia' operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui e' ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato gia' convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie e' stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonche' dell'ammortamento dei costi da questi gia' sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruita' dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia e' volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate nonche' alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Testo vigente dal 26 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-13;177~art5 · fonte del testo

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