Art. 9 — Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 2000 al 11 novembre 2001. Leggi il testo vigente →

Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Testo in vigore dal 30 novembre 2000 al 11 novembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353~art9 · fonte del testo

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