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[1]Ciascuna Camera puo' essere sciolta con Decreto Reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera.
[2]Potra' egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti, sovra domanda degli interessati, e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo.
Testo in vigore dal 11 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
