Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gl'Impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando ad personam gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

[2]Nel caso di soppressione d'impiego gl'Impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

[3]Il trattamento di aspettativa sara' eguale alla meta' dell'ultimo stipendio.

[4]Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli Impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.

[5]Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'Impiegato.

Testo in vigore dal 11 luglio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-07-06;680~art39 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari