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[1]Gl'Impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando ad personam gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.
[2]Nel caso di soppressione d'impiego gl'Impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.
[3]Il trattamento di aspettativa sara' eguale alla meta' dell'ultimo stipendio.
[4]Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli Impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.
[5]Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'Impiegato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
