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[1]Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa societa'.
[2]Il numero degli stranieri non potra' eccedere il terzo dei componenti la Camera.
Testo in vigore dal 11 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
