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[1]Ferme le approvazioni ed i controlli prescritti dalle vigenti disposizioni, sara' sentito, sulla misura del compenso per l'incarico, il parere del Sindacato nazionale fascista delle arti.
[2]Le convenzioni per l'affidamento dell'incarico dovranno subordinare i pagamenti a saldo anche al nulla osta nei riguardi dell'esecuzione a regola d'arte, della competente Sopraintendenza per le arti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 maggio 1942-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - GORLA - VIDUSSONI - DI REVEL - BOTTAI - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 29 ottobre 1949
