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[1]La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte figurativa di cui all'articolo precedente, sara' fatta dalle Amministrazioni sul cui bilancio grava la spesa, in base ad un elenco di nomi di artisti iscritti al Sindacato proposto dalla confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
[2]Le stesse Amministrazioni possono decidere di provedere all'esecuzione delle suddette opere mediante concorso.
[3]Per le opere di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale, le due Amministrazioni procederanno, d'intesa, colle modalita' di cui al 1° comma, alla scelta degli artisti o alla determinazione delle modalita' del concorso, mentre le altre Amministrazioni prenderanno in ogni caso accordi con i predetti Ministeri.
[4]Salvo quanto prescritto dal precedente comma i concorsi saranno insindacabilmente decisi dal capo dell'Amministrazione interessata su parere di una Commissione da lui nominata e composta di rappresentanti dell'Amministrazione medesima, del Ministero dei lavori pubblici, dell'educazione nazionali e della Confederazione.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 29 ottobre 1949
