Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1929 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'azione direttiva ed integratrice che il Ministero dell'economia nazionale e' chiamato a svolgere per favorire l'incremento ed il miglioramento della ippicoltura, nell'intento di renderla meglio rispondente alle necessita' agricole, commerciali e militari del Paese, e' diretta ad imprimere uniformita' di caratteri e di tipo alla produzione delle diverse zone ippiche, sulla base di indirizzi razionali e costanti preventivamente tracciati.
[2]Per conseguire tale scopo, il Ministero provvede, direttamente, od a mezzo delle istituzioni locali, mediante adeguati finanziamenti, alla attuazione delle seguenti iniziative:
[3]1° selezione e premiazioni:
- a)di cavalle fattrici riconosciute particolarmente idonee alla produzione di cavalli e di muli per l'esercito;
- b)di asine fattrici appartenenti alle razze di maggior pregio;
- c)di puledri interi e di puledre nate da cavalle o da asine selezionate, che diano affidamento di diventare buoni riproduttori; 2° impianto di pubbliche stazioni di monta cavalline ed asinine, dotate di stalloni miglioratori;
[4]3° premiazione dei migliori asini e cavalli stalloni, funzionanti in pubbliche stazioni di monta;
[5]4° impianto e funzionamento dei libri genealogici per la iscrizione dei riproduttori cavallini e asinini selezionati;
[6]5° cessione a prezzo di favore di stalloni, tratti dai depositi di allevamento quadrupedi;
[7]6° rassegne dirette alla selezione dei soggetti da allevamento, e dei riproduttori adulti, in stretta correlazione con l'attuazione delle iniziative di cui sopra;
[8]7° corse e concorsi ippici, e gare funzionali.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 22 dicembre 2008
