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[1]Le trasgressioni alle disposizioni dell'art. 14 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, e, in caso di recidiva, da L. 500 a L. Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei provvedimenti di cui agli articoli 16, 17 e 18, potra' essere comminata, nei provvedimenti stessi, la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.
[2]Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la monta pubblica di stallone non approvato, il giudice ordinera' sempre la castrazione dello stallone.
[3]La disposizione del precedente comma sara' applicabile anche nel caso in cui l'obbligo della preventiva approvazione venisse esteso, a norma dell'art. 18, ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.
[4]Il provento dell'ammenda sara' devoluto per un terzo agli scopritori delle contravvenzioni.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 22 dicembre 2008
