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[1]Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il Ministero dell'economia nazionale incoraggia l'attuazione, in ogni Provincia del Regno, di un programma organico e metodico di attivita' deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia, sulle proposte della Cattedra ambulante di agricoltura, alla quale e' inoltre affidata l'esecuzione del programma stesso.
[2]Le iniziative per le quali e' ammesso il contributo dello Stato sono le seguenti:
- a)impianto e funzionamento di pubbliche stazioni di monta dotate di ottimi riproduttori che si riconoscano idonei al miglioramento della produzione locale sulla base di un razionale indirizzo preventivamente tracciato;
- b)selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori;
- c)istituzione di libri genealogici;
- d)introduzione e diffusione della coltivazione delle piante foraggere e conservazione dei foraggi mediante l'insilamento;
- e)diffusione della pratica applicazione dei principi fisiologici ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame;
- f)rassegne e concorsi zootecnici ove siano in rapporto di stretta dipendenza con l'attuazione delle altre iniziative comprese nel programma di attivita' e risultino quindi indispensabili per il buon esito di quest'ultimo;
- g)prove e concorsi di reddito diretti alla selezione funzionale del bestiame;
- h)alpeggio di giovani riproduttori provenienti da nuclei gia' selezionati.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 22 dicembre 2008
