Art. 98 — Pene per gli impiegati dello Stato e per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

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[1]Gli impiegati dello Stato, compresi gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni autonome e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali incorrano in reato di contrabbando colpito da pena restrittiva della liberta' personale e da vigilanza speciale della pubblica sicurezza, sono puniti col massimo della detenzione e della vigilanza speciale e col triplo della multa, oltre la confisca e la detenzione.

[2]Nel caso di corruzione, salve le pene previste dal codice penale, sono inoltre puniti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute e non sia, comunque, inferiore a L. 500.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art98 · fonte del testo

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