Art. 95 — Pene per il contrabbando abituale

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[1]Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere, abitualmente dato al contrabbando, senza concerto con altri, e' punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, con la detenzione da sei giorni a due anni, e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca.

[2]Si reputa come abitualmente dato al contrabbando l'individuo che sia stato condannato per tre di questi reati anche se la condanna risulti da unica sentenza.

[3]Per stabilire l'abitualita' non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art95 · fonte del testo

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