Art. 92 — Multa fissa e multa proporzionale - Confisca

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[1]Eccettuato il caso particolarmente previsto dal successivo art. 93, il contrabbando e' sempre punito:

[2]1° con la multa fissa di L. 250 per i tabacchi, di L. 50 per i sali;

[3]2° con una multa proporzionata alla quantita' di generi nella seguente misura per chilogramma:

  • a)per il tabacco greggio da L. 50 a L. 200;
  • b)per qualunque specie di tabacco lavorato da L. 100 a L. 400;
  • c)per il sale da L. 2 a L. 5.

[4]Le frazioni di chilogramma sono calcolate per chilogramma intero.

[5]Le multe stabilite dai numeri 1° e 2° lettera b) sono ridotte a meta' per i prodotti derivati del tabacco e per i succedanei del tabacco;

[6]3° con la confisca dei generi in contrabbando, degli attrezzi, meccanismi, utensili impiegati per commettere il reato, delle bestie, veicoli, barche, bastimenti e di qualunque altro mezzo, appositamente adoperati per il trasporto del genere in contrabbando. La confisca ha luogo anche quando le dette cose appartengano a persona estranea al reato.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art92 · fonte del testo

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