Art. 88 — Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Commette contrabbando chiunque violi il divieto del deposito del sale nelle zone doganali stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, violi le norme fissate nel permesso.

[2]Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantita' di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantita' di cui non puo' essere giustificata l'uscita.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art88 · fonte del testo

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