Art. 73 — Vendita di generi di monopolio senza licenza od acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque vende generi di monopolio senza licenza e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200, se trattasi di sali; da L. 100 a L. 500, se trattasi di tabacchi.

[2]Chiunque compra sale o tabacchi da persona non autorizzata alla vendita e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art73 · fonte del testo

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