Art. 60 — Detenzione, deposito e trasporto dei tabacchi nazionali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dal Monopolio, che siano detenuti, depositati o trasportati in quantita' superiore a 2 chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale, sono vincolati a bolletta di legittimazione.

[2]Allo stesso vincolo sono soggetti i tabacchi medesimi che siano detenuti, depositati o trasportati in quantita' superiore a 10 chilogrammi al di qua delle zone di vigilanza predette.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art60 · fonte del testo

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