Art. 43 — Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Quando il trasporto marittimo dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna e dalle minori isole adiacenti, tanto per la introduzione nel Regno nei casi previsti dalla presente legge, quanto per la esportazione, avvenga con navi di una portata minore di 50 tonnellate, deve essere data cauzione, per il sale da trasportare, nella misura uguale al prezzo di vendita al pubblico.

[2]Lo scarico della bolletta di cauzione avverra' in conformita' delle leggi doganali e, quando si tratti di esportazione, previo certificato dell'Autorita' consolare del porto della destinazione dichiarata, attestante l'avvenuto sbarco.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art43 · fonte del testo

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