Art. 27 — Restituzione d'imposta alla esportazione delle carni salate, del burro salato e dei formaggi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per le carni salate, il burro salato ed i formaggi che si esportano all'estero e non provengano dal territorio del Regno escluso dal monopolio e' concessa la restituzione dell'imposta sul sale nella misura indicata nella tabella B) allegata alla presente legge.

[2]Non si fa luogo alla restituzione per le quantita' inferiori a 50 chilogrammi e per le provviste di bordo.

[3]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale, la restituzione dell'imposta potra' essere accordata alla esportazione di altri prodotti non considerati nella tabella B di cui sopra.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari