Art. 118 — Cancellazione delle inscrizioni ipotecarie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La cancellazione delle inscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario, allora quando l'obbligazione sia estinta, e' eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'intendente di finanza.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art118 · fonte del testo

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