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[1]Competenza dell'intendente di finanza. Competenza dell'autorita' giudiziaria.

[2]Le pene pecuniarie previste dalla parte III, titolo I, della presente legge sono applicate dall'intendente di finanza con decreto penale ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

[3]La cognizione del reato di contrabbando e la decisione sulla impugnazione del decreto penale emesso dall'intendente di finanza, ai sensi del precedente comma, appartiene, esclusivamente, al Tribunale.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art111 · fonte del testo

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