Art. 100 — Pene per i corrieri, capitani, addetti a servizi di trasporto, pubblici esercenti, spedizionieri

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Sono puniti col massimo della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie esercitate da imprese private ed in genere tutti coloro che sono adibiti a servizi pubblici di trasporto, gli spedizionieri, i padroni o direttori di alberghi, caffe' od altri luoghi pubblici, i quali incorrano in contrabbando colpito da pena corporale e da vigilanza speciale.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art100 · fonte del testo

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