Art. 10 — Introduzione di sale per stabilimenti industriali della zona franca di Napoli e dei porti franchi

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Gli stabilimenti industriali nei porti franchi e quelli eretti a regime di deposito franco, nella zona aperta del comune di Napoli, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento di diritto di monopolio.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art10 · fonte del testo

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