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[1]La Consulta generale e' rinnovata ad ogni biennio, con facolta' di riconferma dei membri uscenti.

[2]I membri, che nel corso del biennio si dimostrino per la loro condotta pubblica o privata indegni della carica, sono esonerati con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

[3]Ove nel corso del biennio si verifichino vacanze per morte, dimissioni ed esoneri, il Ministro ha facolta' di procedere a nomine suppletive.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art46 · fonte del testo

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