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[1]La Consulta generale e' costituita da membri nominati con decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, fra i cittadini italiani metropolitani e libici.

[2]Il numero complessivo dei membri della Consulta generale e la sua ripartizione fra i due suddetti gruppi sono stabiliti di volta in volta con lo stesso decreto.

[3]Sono esclusi dalla nomina alla Consulta generale i funzionari, gli impiegati e gli agenti dell'amministrazione governativa.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art43 · fonte del testo

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