Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese per la Tripolitania e la Cirenaica si dividono in spese a carico del bilancio dello Stato, ed in spese a carico dei bilanci delle Colonie.

[2]Sono a carico del bilancio dello Stato, salva la eventuale compartecipazione prevista dal successivo art. 20, le spese inerenti all'organizzazione e all'impiego delle forze militari terrestri, marittime ed aeree.

[3]Sono a carico dei bilanci delle Colonie tutte le altre spese, comprese quelle per i carabinieri Reali e per i Corpi di polizia, anche se inquadrati con elementi militari.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art18 · fonte del testo

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