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[1]I codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'esercito e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno sono estesi di diritto alla Tripolitania e alla Cirenaica e devono esservi osservati, per quanto e' consentito dalle condizioni locali, tenuto conto delle tradizioni e delle consuetudini locali, e salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie libiche.

[2]Egualmente e con gli stessi limiti saranno applicate nella Tripolitania e nella Cirenaica, fino al 31 dicembre 1928, le leggi riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanita', la pubblica sicurezza, le dogane, i servizi postali ed elettrici, i monopoli fiscali e le servitu' militari nonche' i relativi regolamenti per tutti quei casi in cui la materia non sia stata regolata da speciali disposizioni per la Libia.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 8 agosto 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art10 · fonte del testo

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