Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando, per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino ((o si ravvisino errate)) le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, deliberera', previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.
Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
