Art. 8
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[1]L'Amministrazione forestale, a misura che se ne sara' fatto l'accertamento, pubblichera' in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Pero', entro due anni da quella pubblicazione, ciascuno interessato potra' fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo.
[2]Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.
[3]Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
