Art. 7
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[1]Sulla proposta della Amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato dovra' procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'art. 1° della presente legge in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.
[2]Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuira' sulla proposta.
[3]Le spese necessarie per le verifiche indicate in quest'articolo sono a carico del bilancio dello Stato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
