Art. 6
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[1]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli ispettori forestali compileranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco, distinto per comuni, dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti, e che devono essere sciolti dal vincolo forestale, a termini della presente legge.
[2]Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, ed udito il Consiglio provinciale di sanita' nel caso dell'ultimo inciso dell'art. 1, statuisce, entro sei mesi, sulle proposte, e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.
[3]Lo scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
