Art. 5
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[1]In ogni provincia e' costituito un Comitato, composto dal prefetto della provincia, che esercitera' le funzioni di presidente, dall'ispettore, e, in sua mancanza, da un sottoispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.
[2]Il Consiglio di ogni comune della provincia nominera' altro membro, il quale prendera' parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.
[3]L'ingegnere nominato dal Ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
