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[1]Nei terreni accennati nell'art. 1 e' vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sara' pero' accordato il permesso di' ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi siano riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

[2]La cultura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono pero' uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.

[3]Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art4 · fonte del testo

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