Art. 4
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[1]Nei terreni accennati nell'art. 1 e' vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sara' pero' accordato il permesso di' ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi siano riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.
[2]La cultura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono pero' uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.
[3]Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
