Art. 39
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[1]Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini e i modi pel procedimento intorno ai reclami, e sara' provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Pollenzo, addi' 20 giugno 1877.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Maiorana-Calatabiano.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
