Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il divieto del dissodamento non e' applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino gia' ridotti a cultura agraria, salvo l'applicazione dell'articolo 7.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
