Art. 35
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Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tentera' una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimandera' le parti a tribunali ordinari innanzi ai quali si procedera' sempre, in via sommaria.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
