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[1]Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si fara' mediante la cessione in proprieta' agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

[2]Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitu' di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale, ed il Consiglio di Stato, potra' sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarira' indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando pero' l'esercizio dei diritti di uso.

Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art34 · fonte del testo

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