Art. 33
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Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n. 2794 (Serie 2ª), i comuni ed altri Corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi e altri terreni vincolati da qualsiasi diritto d'uso, di cui nell'articolo 29 e seguenti.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
