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[1]Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verra' assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

[2]In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'art. 30 sara' fatta dall'Amministrazione stessa. E' riservata in ogni caso ai singoli utenti la facolta' di far valere direttamente i loro diritti.

[3]In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati.

Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art32 · fonte del testo

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