Art. 31
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Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte piu' diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sull'istanza o inesistenza dello invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
