Art. 30
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[1]Tutti quelli che pretenderanno di aver diritti di pascolo od altre servitu' di uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'uffizio del tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione e' situato il fondo soggetto alle servitu'.
[2]Questa dichiarazione potra' essere presentata al rispettivo uffizio comunale, il quale dovra' trasmetterla a quello del tribunale.
[3]Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto d'impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di una ammenda da lire 5 a 25.
[4]Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
