Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
