Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'art. 18 della legge del 13 maggio 1862.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
