Art. 26
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[1]Le spese per il mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato.
[2]Quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati, ed il resto, della provincia.
[3]Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinera' l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
